IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA 
                           (Sezione Prima) 
 
    ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso avente numero di
registro generale 324 del 2016, proposto da: 
        Alphabio S.r.l., in persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e  difesa  dagli  avvocati  Giacomo  Mescia  e
Giuseppe Mescia, con domicilio  eletto  presso  lo  studio  dell'avv.
Giuseppe Romano, in Potenza, alla via N. Sole n. 11; 
    Contro Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta
regionale in carica, rappresentata e  difesa  dall'avv.  Anna  Carmen
Possidente, con domicilio eletto presso  l'Avvocatura  dell'Ente,  in
Potenza, alla via V. Verrastro n. 4; 
    ricorso ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm.  avverso
il silenzio inadempimento serbato dalla Regione  intimata  in  ordine
all'istanza della ricorrente di compatibilita' ambientale (v.i.a.) ed
autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) per la realizzazione  di
un impianto per il pretrattamento di prodotti e scarti  alimentari  e
della frazione organica  di  rifiuti  da  raccolta  differenziata  da
ubicarsi nel Comune di Melfi; 
    nonche'  per  l'emanazione  dell'ordine  a  parte   intimata   di
concludere il  procedimento  istruttorio  mediante  un  provvedimento
espresso e motivato. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   della   Regione
Basilicata; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore, alla Camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017, il
referendario Benedetto Nappi; 
    Uditi i difensori delle parti, come da verbale d'udienza; 
    1. Parte ricorrente e' insorta, con ricorso notificato in data  9
giugno 2016 e depositato il  successivo  17  di  giugno,  avverso  il
silenzio serbato dalla Regione Basilicata avverso la propria  istanza
del 30 novembre 2015, inerente la valutazione di impatto ambientale e
l'autorizzazione integrata ambientale relativa alla realizzazione  di
un  impianto  per  il  pretrattamento  di  sottoprodotti   e   scarti
alimentari  e  della  frazione  organica  di  rifiuti   da   raccolta
differenziata da realizzarsi presso la Zona industriale di San Nicola
nel Comune di Melfi. 
    2. Nel costituirsi  in  giudizio,  l'Ente  intimato  ha  eccepito
l'infondatezza  del  ricorso,  in  quanto  lo  stesso  sarebbe  stato
proposto   anteriormente   allo   spirare   del   relativo    termine
procedimentale, fissato in centocinquanta giorni dall'art. 26, n.  1,
e dall'art. 29-quater, n. 10, del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006, nonche' dall'art. 6 della  legge  regionale  n.  47  del  1998,
stante la sospensione di detti termini disposta  dall'art.  47  della
legge regionale 4 marzo 2016, n. 5. Invero, tale disposizione,  nella
sua  formulazione  originaria,  ha  previsto  quanto   segue:   «Sino
all'approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale  di  gestione
dei rifiuti gia' adottato dalla Giunta regionale, ed in ogni caso non
oltre il  30  giugno  2016,  fatta  eccezione  per  le  istanze  gia'
presentate alla data  del  31  gennaio  2016  da  parte  di  soggetti
titolari di impianti gia' in esercizio e relativi ad  ampliamento  in
sito o in adiacenza, purche' non in contrasto con le ipotesi previste
nel  piano  adottato  dalla  giunta   regionale   e   non   prevedano
l'incenerimento, sono sospesi tutti i provvedimenti  di  rilascio  di
nuove autorizzazioni sul territorio regionale per la realizzazione di
impianti privati di smaltimento e/o recupero di rifiuti con capacita'
superiore alle 10 tonnellate giorno».  Tale  norma  e'  stata  quindi
riformulata ad opera dell'art. 1,  n.  1,  della  legge  regionale  5
agosto 2016, n. 19, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto
previsto dall'art. 7, comma  1  della  medesima  legge),  cosi'  come
segue:  «Sino  all'approvazione  da  parte  del  consiglio  regionale
dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei  rifiuti  gia'
adottato dalla giunta regionale e, in ogni  caso,  non  oltre  il  31
dicembre 2016, sono sospesi tutti  i  provvedimenti  di  rilascio  di
nuove autorizzazioni sul territorio regionale per la realizzazione di
impianti privati di smaltimento e/o recupero di rifiuti con capacita'
superiore alle 10 tonnellate giorno, fatta eccezione per  le  istanze
presentate  da  parte  di  soggetti  titolari  di  impianti  gia'  in
esercizio e relativi ad ampliamento in sito o in  adiacenza,  purche'
non in contrasto con le ipotesi  previste  nel  piano  gia'  adottato
dalla  giunta  regionale  e   non   prevedano   l'incenerimento,   il
coincenerimento,  la   termovalorizzazione   dei   rifiuti   e/o   di
combustibili prodotti dai rifiuti». 
    2.1.  Per  effetto   di   tali   disposizioni,   dunque,   l'iter
procedimentale concernente l'istanza in discorso risulta essere stato
sospeso, ope legis, dapprima dal 5 marzo al 30 giugno 2016, e  quindi
dal  4  agosto  2016  al  31  dicembre  2016,  non   essendo   quindi
infruttuosamente spirato il termine di riferimento. 
    3. Nei propri scritti difensivi, parte  ricorrente  ha  in  primo
luogo dedotto come l'art. 47 della cennata legge regionale «si  ponga
in aperto contrasto con la normativa comunitaria sulla  gestione  dei
rifiuti contenuta nella direttiva 2008/98/CE, onde se  ne  impone  la
sua disapplicazione da parte dell'On. Giudice adito». 
    3.1. La deduzione e' priva di pregio. Ritiene il Collegio che  la
direttiva 98/2008/CE, recepita nell'ordinamento interno  con  decreto
legislativo  3  dicembre   2010,   n.   205   non   abbia   carattere
«autoapplicativo»,  in  quanto  necessita  per  la   sua   attuazione
dell'intermediazione del potere normativo dello Stato membro,  mentre
l'efficacia diretta di una direttiva va affermata soltanto  se  dalla
stessa derivi un diritto riconosciuto al  cittadino,  azionabile  nei
confronti  dello  Stato  inadempiente,  con  la  conseguenza  che  le
disposizioni interne, anche nell'eventualita' di  ritenuto  contrasto
con  le  stesse,  hanno  efficacia  vincolante  per  il  giudice  (ex
plurimis, Corte costituzionale, decisione 28 gennaio 2010, n. 28). 
    4. La ricorrente, inoltre, ha lamentato, sotto  diversi  profili,
l'illegittimita' costituzionale della  norma  regionale  che  rendere
legittima l'inerzia di parte resistente. 
    4.1. Il Collegio ritiene che  la  disamina  della  conformita'  a
costituzione dell'art. 47 della legge regionale n.  5  del  2016  sia
pregiudiziale ai fini della definizione del giudizio. 
    4.2.  Sul  versante  della  rilevanza,  occorre   osservare   che
l'accoglimento  della  domanda  di  parte  ricorrente   e'   precluso
unicamente dagli effetti  della  disposizione  regionale  di  cui  e'
questione, non avendo l'Ente intimato rappresentato, ne' in  sede  di
relazione  amministrativa   resa   in   adempimento   di   incombente
istruttorio, ne' nei propri scritti difensivi,  ulteriori  e  diversi
profili  impeditivi  della  regolare  e  tempestiva  conclusione  del
relativo iter procedimentale. 
    4.2.1. In particolare, il ripetuto art. 47 della legge  regionale
n. 5 del 2016 dispone, tra l'altro, la sospensione  dei  procedimenti
diretti al rilascio delle valutazioni di impatto ambientale  e  delle
autorizzazioni integrate ambientali per la realizzazione  e  gestione
di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti. Viene  cosi'  in
rilevo  l'assenza  di  spazi   discrezionali   di   sorta   in   capo
all'amministrazione  competente,  in  relazione  sia  all'an  che  al
quando, dovendo quest'ultima soltanto verificare la sussumibilita' di
ciascuna fattispecie concreta  in  quella  astratta  delineata  dalla
norma in questione. 
    4.2.2. Non puo' revocarsi in dubbio, inoltre, che  l'applicazione
della normativa contestata condurrebbe al rigetto della  domanda,  di
modo che la questione dedotta ha un'incidenza attuale e non meramente
eventuale. Invero, le censure dedotte nel ricorso,  incentrate  sulla
violazione dei termini di rito e sulla necessita'  di  concludere  il
relativo procedimento con un provvedimento espresso e  motivato,  non
potrebbero che essere disattese in ragione  della  sospensione  delle
attivita' istruttorie disposta dalla disposizione in questione. 
    4.2.3. Consegue da quanto innanzi la portata pregiudiziale  della
delibazione della  questione  di  legittimita'  costituzionale  della
disposizione  regionale,  idonea  ad  incidere   direttamente   sulla
decisione di questo Tribunale, derivando dall'eventuale  declaratoria
di illegittimita' costituzionale l'accoglimento del  ricorso  avverso
il silenzio dell'Ente intimato, con piena soddisfazione della pretesa
della  parte  ricorrente  nel  presente   giudizio,   essendo   stato
riconosciuto espressamente da parte resistente che in  assenza  della
contestata disposizione  regionale  di  sospensione  delle  attivita'
istruttorie, i centocinquanta giorni previsti dal quadro disciplinare
di  riferimento  sarebbero  decorsi  il  4  maggio  2016,   ovverosia
anteriormente alla  proposizione  della  presente  impugnazione,  ne'
essendo predicabile la sussistenza dell'obbligo dell'Ente intimato di
concludere l'attivita' istruttoria con un provvedimento espresso. 
    4.3. In relazione alla non  manifesta  infondatezza,  ritiene  il
Collegio che nella fattispecie  emerga  il  contrasto  della  cennata
disposizione regionale con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    4.3.1.  In  tal  senso,  va  infatti  rilevato  come   la   Corte
costituzionale abbia gia' avuto modo di affermare che  la  disciplina
dei rifiuti, ancorche' interferente con altri interessi e competenze,
e'   riconducibile   alla    materia    «tutela    dell'ambiente    e
dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale (decisioni  nn.  67
del 2014, 225 del 2009, 164 del 2009 e 437 del 2008). Sul  punto,  il
Giudice delle leggi ha anche affermato che «la competenza in tema  di
tutela dell'ambiente, in  cui  rientra  la  disciplina  dei  rifiuti,
appartiene in via esclusiva allo Stato, e non  sono  percio'  ammesse
iniziative  delle  Regioni  di  regolamentare  nel   proprio   ambito
territoriale la materia (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2010  e  n.
314 del 2009) pur  in  assenza  della  relativa  disciplina  statale»
(Corte cost. decisione n. 67 del 2014). Spetta quindi allo  Stato  la
fissazione di «standards di tutela  uniformi  sull'intero  territorio
nazionale» (Corte cost., decisione n. 210 del 2016). 
    4.3.2. Tali standard di tutela uniforme, con riguardo alla durata
massima dei procedimenti amministrativi di cui  e'  cenno,  risultano
gia' fissati dalla disciplina nazionale di riferimento, cui del resto
si conforma anche la normativa regionale in materia, contemplando  il
medesimo  termine  di  durata   di   centocinquanta   giorni,   cosi'
garantendo, per l'intero territorio nazionale, la  conclusione  entro
un termine definito dell'iter autorizzativo. 
    4.3.3. Ora, l'art. 47 della legge regionale n.  5  del  2016,  in
quanto riferito, appunto, ai procedimenti sottesi  all'autorizzazione
di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, come risulta  dalla
sua stessa rubrica, appare riconducibile all'ambito materiale «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema», di  competenza  esclusiva  statale,
intervenendo direttamente sulla disciplina dei rifiuti. 
    4.3.4. Ebbene,  tale  disposizione  importa  una  deroga  a  tali
standard  di  tutela,  imponendo  uno  stallo   di   ogni   attivita'
procedimentale, e quindi la dilazione per larga parte dell'anno  2016
del termine di adozione dei relativi provvedimenti, non  giustificato
da  alcuna  dichiarata  esigenza  di  garantire  livelli  di   tutela
ambientale maggiore di quelli  previsti  dalla  legislazione  statale
ambientale (Corte cost., decisione n. 58  del  2015),  non  potendosi
ricondurre in tale alveo la mera attesa dell'approvazione  definitiva
del piano regionale dei rifiuti. 
    4.3.5. Ne deriva il concretarsi di una  lesione  della  sfera  di
competenza esclusiva del legislatore statale, con l'emanazione di una
disposizione  regionale  che  incide  direttamente  sulla  disciplina
nazionale  che  costituisce,  appunto,  esercizio  della   competenza
esclusiva  statale,  e  segnatamente,  per  quanto  qui  rileva,  dei
subprocedimenti   di   valutazione   d'imbatto   ambientale   e    di
autorizzazione integrata ambientale, di cui agli articoli  26,  29  e
29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
    4.4.  Dubita,  altresi',  il   Collegio   della   conformita'   a
costituzione dell'art. 47 della legge n. 5 del 2016  anche  sotto  il
distinto profilo della violazione dei principi in tema di liberta' di
iniziativa economica sanciti dall'art. 41 della Carta fondamentale. 
    4.4.1. In tal senso,  ferma  la  valutazione  di  rilevanza  gia'
innanzi  svolta,  in  punto  di  non  manifesta  infondatezza   della
questione si osserva che l'art. 41  Cost.  sancisce  la  liberta'  di
iniziativa  economica  privata,  contemplando  limiti   alla   stessa
costituiti dal fatto che la stessa non puo'  svolgersi  in  contrasto
con la utilita' sociale o in modo da  recare  danno  alla  sicurezza,
liberta', dignita' umana, e dalla fissazione una riserva di legge per
l'individuazione dei  programmi  ed  i  controlli  opportuni  perche'
l'attivita' economica pubblica e privata possa essere  indirizzata  e
coordinata a fini sociali. 
    4.4.2. L'apertura e l'esercizio di un impianto di trattamento  di
rifiuti rientra nel novero  delle  attivita'  oggetto  di  iniziativa
economica privata; per  essa  dunque  vigono  i  limiti  puntualmente
descritti dall'art. 41  Cost.,  non  essendo  consentito  alla  legge
ordinaria  di  inibire  l'iniziativa  economica  privata  e   neppure
sospenderla, ancorche' a tempo determinato, se  non  per  ragioni  di
utilita' sociale, ovvero di tutela della liberta', della sicurezza  e
della dignita' umana, ovverosia degli unici  limiti  opponibili  alla
liberta'  di  iniziativa  economica  nei  settori  interferenti   con
l'ambiente. Orbene, tali ragioni non  emergono  dalla  lettura  della
disposizione regionale in esame, la quale, del resto, non  da'  conto
alcuno neppure delle ragioni che, nelle more dell'approvazione  degli
aggiornamenti  al  piano  regionale   dei   rifiuti,   impongano   la
sospensione dei procedimenti autorizzativi pendenti. 
    4.4.3. Ritiene il Collegio, per tale aspetto, che, a fronte della
mera esigenza di attendere  l'approvazione  da  parte  del  Consiglio
regionale dell'aggiornamento del  Piano  regionale  di  gestione  dei
rifiuti, peraltro  gia'  adottato  dalla  giunta  regionale,  sarebbe
risultato adeguato, oltre che aderente all'assetto  normativo  teste'
delineato,  un  intervento  di  accelerazione,  sul  piano  meramente
amministrativo, dei  tempi  di  definizione  di  tale  provvedimento,
mentre la sospensione ex lege dei procedimenti autorizzatori in corso
frappone  un   immotivato   ostacolo   all'esercizio   dell'attivita'
economica privata. 
    5. Dalle considerazioni che precedono discende,  ai  sensi  degli
articoli 134 della  Costituzione,  1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  la
rilevanza  e  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  47  della  legge  regionale  4
marzo 2016, n. 5, per la prospettata violazione degli articoli  41  e
117, secondo comma, lettera s), Cost. e, per l'effetto, la rimessione
degli atti alla Corte  costituzionale,  nonche'  la  sospensione  del
giudizio fino alla definizione dell'incidente  di  costituzionalita',
ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
87. 
    6. Le spese di giudizio saranno regolate all'esito  della  Camera
di  consiglio   successiva   alla   risoluzione   dell'incidente   di
costituzionalita'.